L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è, a partire dal 2014, un obbligo per tutti gli iscritti all’albo.
L’art.7 del DPR 137/2012 ha introdotto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La finalità è garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Il periodo dell’attività e della valutazione dell’aggiornamento professionale è triennale: è dunque nell’arco dei 3 anni che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire il numero minimo di crediti formativi che costituisce l’unità di misura dell’aggiornamento.