RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA:
Delibera di consiglio del 02/08/2021
Arch. Marco CARDINALI
La prevenzione della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse del Consiglio Nazionale e degli Ordini.
Consiglio Nazionale e gli Ordini sono dotati di una autonomia finanziaria, poiché ripetono i loro mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa di cui sono espressione. Entrambi fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l’importo dei contributi da richiedere ai loro membri, determinato da essi stessi in sede assembleare.
In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’art. 2 bis comma.2 del DLgs 33/2013, come modificato ed integrato dal Dlgs 97/2016, si specifica, alla lett.a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che il Consiglio Nazionale non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all’art 1 co. 2 D.Lgs 165 2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica. La definizione di “compatibile”, con riferimento alla trasparenza, è stata definita dall’A.N.AC. il 28 dicembre 2016 con le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, dove viene specificato, al punto 1, che si rinvia “a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali” aggiungendo tuttavia che “Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.